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Martedì, Settembre 15, 2026

Una nuova pronuncia della sezione lavoro del Tribunale di Milano ribadisce con forza il principio della parità retributiva durante i periodi di riposo annuale.

Con una recente sentenza emessa dal giudice del lavoro, Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.) è stata condannata a corrispondere a un gruppo di dipendenti le differenze retributive spettanti per le ferie godute negli ultimi anni, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Al centro del contenzioso, promosso dalla FAST Confsal Lombardia con ricorso depositato nel 2025, vi è l'inclusione di specifici emolumenti accessori nel calcolo dell'indennità di ferie. La decisione s'inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea e della Corte di Cassazione, secondo cui la retribuzione da erogare durante le ferie deve corrispondere a quella "ordinaria", comprendendo anche le voci fisse e continuative legate alla prestazione lavorativa quotidiana. L'obiettivo è evitare che il lavoratore subisca una penalizzazione economica per il solo fatto di fruire del diritto costituzionale al riposo.

Il giudice ha accolto le ragioni dei lavoratori, accertando il loro diritto all'integrazione della paga durante le ferie per un arco temporale prolungato, con conteggi differenziati in base all'anzianità e ai periodi di servizio di ciascun ricorrente. Oltre al pagamento dei compensi arretrati, il Tribunale ha disposto la condanna dell'azienda al pagamento di una quota rilevante delle spese di lite.

La pronuncia rappresenta un importante precedente per il settore dei trasporti e per la gestione dei contratti collettivi nell'ambito del pubblico servizio e delle grandi partecipate. Con conferme di questo tipo, si consolida l'orientamento che tutela la pienezza dello stipendio anche nei giorni di disconnessione e riposo, ponendo a carico delle aziende l'obbligo di ricalcolare correttamente le voci accessorie negli statini paga.