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Martedì, Novembre 18, 2025

Quando si parla di sicurezza sul lavoro, l’attenzione si concentra quasi sempre – e giustamente – sulle responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Sono loro, infatti, a dover organizzare, gestire e vigilare affinché ambienti, procedure e strumenti siano conformi alla legge. Ma c’è una parte del D.Lgs. 81/2008 che rimane spesso in ombra, un capitolo che sorprende molti lavoratori in fabbrica, in cantiere, negli uffici o nei servizi: anche il lavoratore può essere sanzionato, e non solo disciplinarmente all’interno dell’azienda, ma persino con sanzioni penali, con ammende e – nei casi più gravi – arresto fino a un mese.

Sì, hai letto bene. Il Testo Unico sulla Sicurezza non attribuisce obblighi unilaterali, ma prevede un sistema di responsabilità condivise. E lo fa con parole inequivocabili all’art. 20, che stabilisce che il lavoratore deve:

«Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente attrezzature, macchine, sostanze pericolose, dispositivi di protezione e di sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione; segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi condizione di pericolo; sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro; partecipare ai programmi di formazione e addestramento; contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di ogni obbligazione imposta dall’autorità competente o comunque necessaria per tutelare la sicurezza e la salute.»

A questi obblighi corrispondono sanzioni precise, riportate nell’articolo 59 dello stesso decreto: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro, a seconda della violazione.

Le violazioni che possono far scattare le sanzioni (e che avvengono molto più spesso di quanto si creda)

Molti pensano che il lavoratore possa “solo” essere richiamato dal capo o ricevere una nota disciplinare. In realtà, gli ispettori del lavoro – quando riscontrano violazioni dirette da parte del dipendente – possono verbalizzare reati in piena regola.

Alcuni esempi molto comuni:

– rimuovere o bypassare un dispositivo di sicurezza “solo per fare prima”;
– non segnalare il malfunzionamento di un macchinario, confidando che “tanto funziona lo stesso”;
– non indossare DPI obbligatori o usarli in modo scorretto;
– ritardare o saltare un corso obbligatorio per mesi;
– rifiutare senza motivo valido il ruolo di addetto antincendio o primo soccorso;
– ignorare deliberatamente istruzioni operative, cartellonistica o procedure.

Sono comportamenti spesso nati da abitudini sbagliate, sottovalutazioni o scarsa consapevolezza dei rischi. Ma la legge non ammette leggerezze: in certi casi, una semplice omissione può trasformarsi in una violazione penalmente rilevante, che richiede addirittura di attivare le procedure di prescrizione estintiva ai sensi del D.Lgs. 758/94.