Inquadramenti professionali e prassi aziendali sotto accusa
FAST-Confsal, insieme alle altre sigle sindacali, ha formalmente diffidato FS Italiane S.p.A., nella sua qualità di Capogruppo, per una prassi che si è progressivamente consolidata e che appare oggi difficilmente conciliabile con il dettato contrattuale e con i principi fondamentali di correttezza nei rapporti di lavoro. Al centro della contestazione vi è l’applicazione dell’articolo 12 del Contratto Aziendale del Gruppo FS Italiane, relativo alla classificazione e allo sviluppo professionale, e in particolare le modalità con cui sono riconosciuti gli inquadramenti ai livelli professionali B e C.
Da tempo, infatti, l’attribuzione di tali livelli, spettante al personale che ha partecipato a Job Posting o a Manifestazioni d’Interesse, che ha superato le selezioni previste ed è stato utilmente collocato nel Bacino Professionale Temporaneo, è sistematicamente subordinata alla sottoscrizione di Verbali di Conciliazione individuali. Si tratta spesso di atti che contengono clausole di rinuncia ampia e generalizzata, talvolta con effetti novativi e che sono richiesti in assenza di qualsiasi controversia reale o contestazione pendente. Una prassi che, per la sua stessa impostazione, rovescia il rapporto tra diritto e procedura, trasformando l’applicazione di una norma contrattuale in un atto condizionato, quasi discrezionale.
FAST-Confsal richiama con nettezza un principio che non dovrebbe necessitare di ulteriori chiarimenti: i diritti che discendono dalla contrattazione collettiva non sono concessioni elargite dall’azienda né possono essere oggetto di compressione, rinuncia o scambio. L’inquadramento al livello superiore non è il risultato di una trattativa individuale, ma l’effetto diretto di un percorso già definito dal contratto e dalla graduatoria di riferimento. Non presuppone l’esistenza di una vertenza, perché il diritto è già perfezionato nel momento in cui si rendono disponibili posizioni coerenti con il profilo professionale del lavoratore. In questo quadro, l’applicazione dell’articolo 12 dovrebbe avvenire in modo automatico e uniforme, senza condizioni ulteriori e senza filtri impropri.
L’utilizzo dello strumento conciliativo in assenza di un conflitto effettivo assume, al contrario, contorni problematici sotto molteplici profili. Esso si pone in contrasto con l’articolo 2113 del codice civile, che disciplina rinunce e transazioni, si discosta dai principi di buona fede e correttezza che devono informare l’azione datoriale e rischia di configurare un abuso del diritto, finalizzato a ottenere quietanze liberatorie generalizzate da parte dei lavoratori. Non meno rilevante è la lesione del principio di parità di trattamento, poiché lavoratori che si trovano nella medesima posizione giuridica finiscono per subire percorsi differenti, a seconda della disponibilità o meno a sottoscrivere atti che nulla hanno a che vedere con l’esercizio di un diritto già acquisito.
La gravità della situazione emerge con particolare evidenza nei casi di passaggio dai settori di esercizio ai settori di staff e agli uffici, ambiti nei quali il riconoscimento dell’inquadramento corretto viene ulteriormente ritardato o subordinato a condizioni non previste dal contratto. Anche in questi casi, il risultato è una compressione ingiustificata delle aspettative professionali e salariali, che alimenta incertezza e disomogeneità all’interno del Gruppo.
Con la diffida formalmente inviata, FAST-Confsal chiede a FS Italiane un cambio di passo netto e immediato. Si richiede l’applicazione piena e uniforme dell’articolo 12 del Contratto Aziendale su tutto il perimetro del Gruppo, il riconoscimento senza condizioni degli inquadramenti ai livelli B e C a tutto il personale che ne ha titolo, la cessazione definitiva della prassi che subordina tali riconoscimenti alla firma di Verbali di Conciliazione individuali e l’annullamento di quelli eventualmente già sottoscritti, in quanto viziati da profili di illegittimità sostanziale.
Il messaggio che FAST-Confsal intende ribadire è privo di ambiguità: i diritti contrattuali non sono materia negoziabile, non sono rinunciabili e non possono essere subordinati ad atti individuali che ne snaturano la funzione. Essi devono essere applicati, semplicemente e integralmente.
Su questo terreno il sindacato non intende arretrare e continuerà a vigilare con attenzione, riservandosi ogni ulteriore iniziativa, anche in sede giudiziaria, per la tutela della dignità professionale, salariale e giuridica delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo FS Italiane.





